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Consulta degli Studenti

Consulta degli studenti abapa

Componenti Consulta degli studenti

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Regolamento della Consulta degli studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Palermo


Art. 1 — (Istituzioni della Consulta)

  1. La Consulta degli Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo è costituita da rappresentanti degli studenti eletti in numero proporzionale agli iscritti secondo quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto dell’Accademia

Art. 2 — (Funzioni della Consulta)

  1. La Consulta degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra tutti gli studenti iscritti presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo e di esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti.
  2. La Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti
  3. La Consulta degli Studenti inoltre può promuovere iniziative culturali e può gestire i rapporti fra le componenti studentesche delle accademie di belle arti e delle facoltà universitarie nazionali ed internazionali; può promuovere il confronto e la discussione fra tutti gli studenti riguardo a tutto ciò che concerne l’istruzione; garantisce agli studenti, tramite i propri rappresentanti in seno alla Consulta stessa, una adeguata informazione per quanto riguarda l’evoluzione del sistema universitario con particolare attenzione alle iniziative promosse nell’ambito dell’Alta formazione artistica e musicale.
  4. La Consulta degli Studenti elegge due rappresentanti, in seno alla stessa, quali componenti del Consiglio Accademico.
  5. La Consulta degli Studenti elegge il rappresentante, in seno alla stessa, quale componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 — (Convocazione della Consulta degli Studenti)

  1. La Consulta degli Studenti è convocata, in prima seduta, dal Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Palermo entro 20 giorni dal completamento delle operazioni elettorali; a partire dalla seconda seduta sarà seguita la procedura prevista dal presente regolamento.
  2. La Consulta si riunisce periodicamente in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall’Accademia stessa, Delle riunioni viene redatto un verbale pubblico affisso all’albo dell’Istituzione.
  3. Su richiesta di uno o più componenti della Consulta degli Studenti, la stessa può invitare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto di voto, persone che direttamente o indirettamente possono portare uno specifico contributo alle iniziative programmate dall’Accademia di Belle Arti di Palermo o alla soluzione di problemi inerenti alla stessa.
  4. La Consulta degli Studenti elegge alla prima riunione a maggioranza assoluta il proprio Presidente, che presiede le riunioni; La votazione avviene attraverso scrutinio segreto. In caso di parità si procederà a ballottaggio.
  5. In caso di impedimento, il Presidente verrà sostituito da uno degli studenti facenti parte della Consulta designato dalla Consulta stessa. Se il Presidente rinuncia all’incarico si procederà a nuova elezione.
  6. La Consulta è convocata – con cadenza mensile – dal suo Presidente almeno 7 giorni primadella data fissata per la riunione; l’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, ladata, l’ora ed il luogo della riunione, sarà recapitato ai componenti della Consulta degliStudenti via e-mail, con preavviso di almeno 5 giorni per le convocazioni ordinarie e 48 oreperquelleurgenti.
  • La Consulta è convocata inoltre tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più 1 dei componenti della Consulta medesima.
  • Il numero legale per lo svolgimento delle riunioni è pari alla metà più 1 dei membri della Consulta.
  • Il mandato di ogni componente è di durata triennale e rinnovabile consecutivamente una sola volta. Esso può altresì decadere, oltre che per cessazione della carica, per inadempienza ai propri doveri rilevata dalla Consulta degli Studenti stessa, per completamento del percorso di studi in data antecedente al mandato stesso, e per le ragioni previste dalla statuto dell’Accademia.
  • Le elezioni necessarie per coprire i posti eventualmente rimasti vacanti per cessazione avvenuta a qualsiasi titolo, verranno effettuate entro e non oltre due mesi dalla vacanza, per garantire continuità e collaborazione con gli organi istituzionali dell’Accademia.
  • I membri che subentrano durante il mandato della Consulta rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato stesso.
  • Le modalità di elezione sono stabilite dal presente regolamento.

Art. 4 — (Presidente della Consulta degli Studenti)

  1. Il Presidente è eletto dai membri della Consulta e ne presiede le riunioni definendone l’ordine del giorno.
  2. L’incarico di Presidente ha validità triennale.
  3. Il Presidente ha diritto di voto come ogni membro della Consulta. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, si rimanda all’art.4 comma .
  5. La carica di Presidente non è incompatibile con l’incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico o al Consiglio d’Amministrazione.

Art. 5 — (Delibere)

  1. Le delibere sono approvate dalla maggioranza relativa della Consulta degli Studenti.
  2. Le delibere rimangono a disposizione di ogni componente della Consulta degli Studenti che sia interessato a riceverne copia, e restano esposte presso la sede della Consulta stessa.

Art. 6 — (Verbali)

  1. Per ogni seduta della Consulta degli Studenti viene redatto, dal segretario verbalizzante designato dalla stessa, il verbale.
  2. Nel verbale devono figurare: l’ordine del giorno, il numero dei membri presenti nell’atto dell’appello iniziale e ogni eventuale variazione nel corso della riunione, il nome dei membri assenti, una sommaria relazione di quanto è avvenuto durante la riunione, riferimenti agli atti e ai documenti considerati, precisa attestazione delle delibere proposte e messe in atto, esatto resoconto dei risultati di ogni votazione.
  3. Il verbale una volta redatto, viene trasmesso dal verbalizzante – anche via e-mail -, ad ognimembro, perleeventuali modificheeper la successivaapprovazione.
  • Nel caso in cui nei 4 gg. successivi all’invio del verbale, un membro della Consulta non risponda, il Segretario si avvarrà del “silenzio-assenso” considerandolo dallo stesso approvato.
  • Il libro dei verbali, di cui è responsabile il Presidente della Consulta, è tenuto nell’aula della Consulta. Di ogni verbale approvato deve essere fatta copia originale per il successivo deposito agli atti dell’Istituzione da parte del Presidente della Consulta.

Art. 7 — (Assemblee studentesche)

  1. Le Assemblee degli studenti sono convocate dal Presidente della Consulta.
  2. Gli studenti sono convocati in assemblea, previa autorizzazione del Direttore dell’Accademia che verificherà la disponibilità degli spazi.
  3. Possono intervenire ai lavori dell’Assemblea solo gli allievi regolarmente iscritti dell’Accademia.
  4. La convocazione dell’assemblea avviene con almeno 8 giorni di anticipo; l’avviso di convocazione deve indicare la data, l’ora ed il luogo della riunione nonché l’ordine del giorno. La convocazione deve indicare gli estremi dell’autorizzazione del Direttore dell’Accademia.
  5. L’avviso dell’Assemblea verrà affisso nella bacheca della Consulta degli Studenti presso la Sede di Piazza Papireto 1 e nelle altre sedi.
  6. Per il periodo necessario allo svolgersi dell’assemblea, le normali lezioni sono sospese per permettere al corpo studentesco di parteciparvi.

Art. 8 — (Procedure elettorali per la composizione della Consulta degli studenti)

  1. Le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nella Consulta degli studenti sono indette dal Direttore dell’Accademia con proprio bando che è affisso all’Albo dell’Istituzione e sul sito web.
  2. Le candidature devono pervenire, a pena di decadenza, all’attenzione della Segreteria didattica dell’Istituto con le modalità ed entro i termini previsti nel bando.
  3. L’ammissibilità delle candidature è operata dalla Segreteria didattica. Le candidature ammesse saranno affisse all’albo dell’Accademia e contestualmente pubblicate sul sito web dell’Istituto in pari data ove rimarranno sino alla chiusura delle operazioni elettorali

Art. 9 — (Elettorato attivo e passivo)

  1. Possono essere candidati tutti gli studenti dell’Accademia di Belle Arti regolarmente iscritti.
  2. L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo regolarmente iscritti.
  3. L’elenco dell’elettorato attivo e l’elenco dell’elettorato passivo sono pubblicati all’albo dell’Accademia dalla Segreteria didattica almeno sette giorni prima del giorno delle elezioni.

Art. 10 — (Commissione di Seggio)

  1. Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di Seggio nominata con decreto delDirettore almeno cinque giorni prima rispetto al giornofissato perleelezioni.
  • Non può far parte della Commissione un candidato alla Consulta.
  • La Commissione di Seggio è presieduta da apposito personale dell’amministrazione, individuato dal Direttore.
  • La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e risolve in via definitiva tutte le controversie che dovessero sorgere nel corso delle operazioni elettorali.

Art. 11 — (Modalità di voto)

  1. A ciascun elettore, previo accertamento dell’identità personale, sarà consegnata una scheda elettorale riportante i nominativi dei candidati in ordine alfabetico. L’elettore accede ad una postazione che consenta la riservatezza dell’espressione di voto ed indica le proprie preferenze sino ad un massimo di sette. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di Seggio nell’apposita urna.
  2. La Commissione di Seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.
  3. Il Direttore, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati ed alla costituzione della Consulta stessa, tramite proprio decreto, che sarà affisso all’albo dell’Istituzione ed inserito sul sito web.

Art. 11 bis — (Modalità di voto informatica)

  1. In alternativa alla modalità di voto di cui all’art. 9, il direttore può disporre che la procedura di voto sia effettuata tramite procedura informatica a distanza.
  2. Ai fini della votazione, a ciascun elettore saranno trasmesse all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, le credenziali per poter procedere al voto tramite procedura informatica online.
  3. Il voto digitale tramite internet potrà essere esercitato attraverso sistemi residenti su server dell’Accademia di Belle Arti di Palermo o di terzi purché garantiscano:
    • l’anonimato dei votanti;
    • la sicurezza d’accesso ai soli aventi diritto;
    • la protezione contro voti doppi.
  4. Lo spoglio dovrà avvenire in presenza del Presidente e dei due scrutatori titolari nominati dalla Commissione Elettorale.
  5. L’Ufficio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del turno elettorale, senza soluzione di continuità.
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle ordinarie regole in materia di votazioni.

Art. 12 — (Metodo d’elezione)

  1. Al termine dello scrutinio viene redatta una graduatoria secondo il numero di voti raggiuntoda ogni candidato e risultano eletti i primi sette candidati che hanno riportato il maggiornumerodipreferenze.
  • Nel caso di rinuncia si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che immediatamente segue. In caso di parità di preferenze sarà scelto il candidato più anziano di età.

Art. 12 bis — (Surroga dei membri cessati)

  1. Per la sostituzione dei componenti elettivi della Consulta, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti. In caso di esaurimento delle lista si procede ad elezioni suppletive.
  2. . In ogni caso i membri subentrati cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’organo.

Art. 13 — (Norme finali)

  1. Le modifiche al presente regolamento devono essere proposte dal Collegio dei Professori o dal Consiglio Accademico.
  2. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme generali dello Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e la normativa vigente.

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